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DETRAZIONE FISCALE 36% - DETRAZIONE FISCALE 50% - DETRAZIONE FISCALE 55% , 65%- DETRAZIONE FISCALE SUI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE- PRATICHE EDILIZIE - CIAL - SCIA - PERMESSO DI COSTRUIRE - IVA 10% SUI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE - PRATICHE CATASTALI - RISTRUTTURAZIONI A MILANO , MONZA, BERGAMO, BRESCIA, PAVIA, VARESE, COMO, LODI, LECCO E PROVINCE.
DETRAZIONE 50% (ex 36%)
Dal 26 giugno 2012 la percentuale del 36% per le ristrutturazioni aumenta al 50%
Il Dl 22 giugno 2012 n. 83, conosciuto come “Decreto crescita” e convertito in Legge n. 134/2012, ha cambiato ancora una volta il meccanismo dell’incentivazione alle ristrutturazioni degli edifici.
A partire dal 26 giugno 2012, data di entrata in vigore del Decreto, la percentuale del 36% per le ristrutturazioni aumenta al 50% e l’importo massimo di spesa per ogni unità abitativa sale da 48.000 a 96.000 euro.
Il nuovo decreto lascia immutata l’impostazione del 36% e tutti i precedenti riferimenti normativi, limitandosi a variare la percentuale e il massimo detraibile fino alla scadenza del 30 giugno 2013, PROROGATO FINO AL 31 DICEMBRE 2014.
Il contenuto di questa pagina, dedicata agli adempimenti da osservare per fruire dell'agevolazione, è aggiornato secondo le modifiche intervenute, in vigore dal 26 giugno 2012.
Chi sostiene spese per i lavori di ristrutturazione edilizia può fruire della detrazione d’imposta Irpef pari al 36%. Per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2013, la detrazione Irpef sale al 50% e si calcola su un limite massimo di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare.
Attenzione: il decreto legge (che ha prorogato fino al 31 dicembre 2014 la detrazione nella misura del 50%) ha riconosciuto la stessa detrazione del 50% anche sulle spese per l'acquisto di mobili destinati all'arredamento dell'immobile ristrutturato. L'agevolazione, da ripartire in 10 quote annuali di pari importo, va calcolata su un importo massimo di 10.000 euro.
Per le prestazioni di servizi relative agli interventi di recupero edilizio, di manutenzione ordinaria e straordinaria, realizzati sugli immobili a prevalente destinazione abitativa privata, si applica l’aliquota Iva agevolata del 10%.
Condizioni per chiedere la detrazioneInizio Contenuti
Le principali condizioni per fruire dell’agevolazione sono:
- il limite massimo di spesa sul quale calcolare la detrazione è di 48.000 euro per unità immobiliare (96.000 euro per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2013)
- la detrazione deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo.
L’obbligo di indicare in fattura il costo della manodopera è stato soppresso dal decreto legge n. 70 del 13 maggio 2011.
Attenzione
La detrazione spetta anche per l’acquisto di immobili ristrutturati da imprese di costruzione o ristrutturazione o da cooperative.I lavori per i quali spettano le agevolazioni fiscali sono quelli elencati nell’articolo 3 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con Dpr 6 giugno 2001, n. 380 - pdf e successive modificazioni.
In particolare, la detrazione Irpef riguarda le spese sostenute per eseguire gli interventi di manutenzione straordinaria, le opere di restauro e risanamento conservativo e i lavori di ristrutturazione edilizia per i singoli appartamenti e per gli immobili condominiali.
Gli interventi di manutenzione ordinaria danno diritto alla detrazione Irpef solo se riguardano le parti comuni di edifici residenziali.
La detrazione spetta, inoltre, per:
- l’eliminazione delle barriere architettoniche, aventi a oggetto ascensori e montacarichi (ad esempio, la realizzazione di un elevatore esterno all’abitazione)
- la realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap gravi (articolo 3, comma 3, della L. 104/1992)
- l’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi
- l’esecuzione di opere volte a evitare gli infortuni domestici
- le spese sostenute per la ricostruzione o il ripristino di un immobile danneggiato a seguito di «eventi calamitosi» (previa dichiarazione dello stato di emergenza).
Per quali lavori spettano le agevolazioni
I lavori sulle unità immobiliari residenziali e sugli edifici residenziali per i quali spetta l'agevolazione fiscale sono:
A. quelli elencati alle lettere b), c) e d) dell'art. 3 dl DPR 380/2001 (Testo unico dell'edilizia).
In particolare, la detrazione riguarda le spese sostenute per interventi di manutenzione straordinarie, per le opere di restauro e risanamento conservativo e per i lavori di ristrutturazione edilizia effettuati alle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze.
CIOE' LA DETRAZIONE RIGUARDA TUTTI GLI INTERVENTI CHE NECESSITANO UNA PRATICA EDILIZIA (CIAL - SCIA -PERMESSO DI COSTRUIRE)
RICHIEDI UN PREVENTIVO PER LA PRATICA EDILIZIA PER USUFRUIRE DELLA DETRAZIONE FISCALE
Non è più richiesta la comunicazione di inizio lavori
Secondo quanto disposto dal Decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, i contribuenti che intendono usufruire della detrazione del 50% (ex 36%), non dovranno più inviare al Centro operativo di Pescara dell’Agenzia delle Entrate la comunicazione preventiva di inizio lavori.
Lo stesso decreto dispone che occorre "indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell'immobile e se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione e a conservare ed esibire a richiesta degli uffici i documenti che saranno indicati in apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate."
La documentazione da conservare
Il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 2011/149646 ha recepito quanto disposto dalla normativa nazionale, prendendo atto della soppressione dell'obbligo di invio della comunicazione preventiva di inizio lavori al Centro operativo dell'Agenzia delle Entrate di Pescara. Il medesimo provvedimento ha recepito anche l'obbligo di conservare a cura del contribuente e esibire in caso di controllo la seguente documentazione:
• "le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (Concessione, autorizzazione o comunicazione di inizio lavori). Nel caso in cui la normativa non preveda alcun titolo abilitativo per la realizzazione di determinati interventi di ristrutturazione edilizia comunque agevolati dalla normativa fiscale: dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa edilizia vigente.
• per gli immobili non ancora censiti, domanda di accatastamento
• ricevute di pagamento dell’imposta comunale sugli immobili, se dovuta
• delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori, per gli interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali, e tabella millesimale di ripartizione delle spese
• in caso di lavori effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari conviventi, dichiarazione di consenso del possessore all'esecuzione dei lavori
• comunicazione preventiva indicante la data di inizio dei lavori all’Azienda sanitaria locale, qualora la stessa sia obbligatoria secondo le vigenti disposizioni in materia di sicurezza dei cantieri (vedi oltre in questa pagina)
• fatture e ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute
• ricevute dei bonifici di pagamento".
Condomini
Come precisato con la Circolare 19/E del 2011, nel caso di lavori su parti comuni, ogni condomino potrà detrarre la sua parte, anche se non è in possesso di copia di tutta la documentazione.
"Per usufruire del bonus del 36% (ora 50%, ndr), infatti, basta disporre di una certificazione in cui l’amministratore di condominio attesta di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti e di essere in possesso della documentazione originale, indicando la somma di cui tenere conto ai fini della detrazione".
Nella dichiarazione dei redditi, "i singoli condomini devono limitarsi ad indicare il codice fiscale del condominio, senza riportare i dati catastali identificativi dell’immobile. Tali dati saranno indicati dall’amministratore di condominio nel quadro AC concernente le comunicazioni dell’amministratore del condominio, da allegare alla propria dichiarazione dei redditi ovvero, in caso di esenzione da tale obbligo o di utilizzo del modello 730, da presentare unitamente al frontespizio del modello Unico PF della propria dichiarazione dei redditi".
I dati da indicare nella dichiarazione dei redditi
Come precedentemente specificato, il Dl 70/2011 ha disposto l'obbligo di "indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell'immobile e se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione".
Nel modello Unico e nel modello 730 il contribuente ha un apposito spazio dove è possibile inserire questi dati, con i relativi allegati; gli stessi che prima doveva indicare e allegare alla comunicazione da inviare al Centro operativo di Pescara. E cioè:
• la copia della concessione, dell’autorizzazione o della comunicazione di inizio lavori, se previste dalla legislazione edilizia;
• i dati catastali (o, in mancanza, la fotocopia della domanda di accatastamento);
• la fotocopia delle ricevute di pagamento dell’ICI/IMU a decorrere dal 1997, se dovuta;
Se il contribuente che chiede di fruire della detrazione è un soggetto diverso da quello tenuto al pagamento dell’ICI/IMU (ad esempio, l’inquilino), non è necessario produrre le copie delle ricevute. Anche per i lavori eseguiti sulle parti comuni condominiali non va allegata la ricevuta di pagamento.
• la fotocopia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese nel caso in cui i lavori vengono eseguiti sulle parti comuni di edifici residenziali. Se in seguito l’importo dei lavori eseguiti dovesse superare quello inizialmente preventivato, sarà necessario trasmettere la nuova e ulteriore tabella di ripartizione delle spese allo stesso ufficio che ha ricevuto la comunicazione originaria;
• la dichiarazione del proprietario che consente all’esecuzione dei lavori, nell’ipotesi in cui questi vengano eseguiti dal detentore dell’immobile (locatario, comodatario).
Il modello 730
La sezione prevista per il modello 730 è stata denominata:
SEZIONE III B - Dati catastali identificativi degli immobili e altri dati per fruire della detrazione del 50% (ex 36%)
L'Agenzia delle Entrate specifica che "questa sezione deve essere compilata in relazione ai lavori iniziati nel 2011".
Il modello Unico
La sezione prevista per il modello Unico è presente nel Quadro RP - Oneri e spese ed è denominata:
Sezione III B - Dati catastali identificativi degli immobili e altri dati per fruire della detrazione del 50% (ex 36%)
I righi da compilare sono quelli che vanno da RP51 a RP54, con i medesimi dati illustrati più sopra in questa pagina
Se i righi disponibili nel modello non sono sufficienti per inserire i dati richiesti, l'Agenzia delle Entrate dispone che vengano compilati "altri moduli, numerandoli progressivamente nell’apposita casella posta in alto a destra indicando sempre il codice fiscale nell’apposito spazio. Il numero complessivo dei modelli compilati per ciascun contribuente va riportato nella casella posta in basso a sinistra della quarta facciata del modello base compilato".
O, in alternativa, è possibile allegare, invece di tutta la documentazione richiesta, un'autocertificazione, in cui si dichiari che il contribuente è in possesso della documentazione e che la tiene a disposizione in caso di controlli. Per gli interventi realizzati sulle parti comuni condominiali, il singolo contribuente in luogo di tutta la documentazione prevista, può utilizzare una certificazione rilasciata dall’amministratore del condominio, in cui lo stesso attesti di avere adempiuto a tutti gli obblighi previsti e indichi la somma di cui il singolo contribuente può tenere conto ai fini della detrazione.
La ritenuta d'acconto del 4%
Il 1° luglio 2010 era stata resa obbligatoria la ritenuta 10% ai beneficiari dei bonifici effettuati dai contribuenti per ottenere le detrazioni d’imposta del 55% o del 50% (ex 36%). La Legge 15 luglio 2011, n. 111, di conversione del Dl 6 luglio 2011, n. 98, all'articolo 23, comma 8 ha previsto una riduzione della ritenuta, dal 10% al 4%. Per maggiori informazioni, vedi la voce nel menu di destra.
Comunicazione alla Azienda Sanitaria Locale
I soggetti interessati alla detrazione devono inviare all’Azienda sanitaria locale competente per territorio una comunicazione di inizio lavori. La comunicazione non deve essere effettuata in tutti i casi in cui i decreti legislativi relativi alle condizioni di sicurezza nei cantieri non prevedono l’obbligo della notifica preliminare alla Asl.
Secondo quanto disposto dal comma 1, articolo 99 del Dlgs 81/08, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori, deve inviare all'Asl la notifica preliminare di inizio lavori nei seguenti casi:
• cantieri in cui e' prevista la presenza di piu' imprese, anche non contemporanea;
• se nel corso dello svolgimento dei lavori il cantiere, in cui operava un'unica impresa, ricorre alla prestazione d'opera di più imprese, occorre avvisare tempestivamente l'Asl con l'invio della notifica
• cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini/giorno.
La comunicazione deve essere inviata con raccomandata A.R. con le seguenti informazioni:
• generalità del committente dei lavori e ubicazione degli stessi;
• natura dell’intervento da realizzare;
• dati identificativi dell’impresa esecutrice dei lavori con esplicita assunzione di responsabilità da parte della medesima, in ordine al rispetto degli obblighi posti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro e contribuzione;
• data di inizio dell’intervento di recupero.
IVA e fatturazioni
La Finanziaria 2010 ha reso permanente il regime agevolato dell'iva al 10% per le prestazioni di servizi relativi a interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, realizzati su immobili residenziali.
In pratica si applica il 10% alla manodopera, mentre si applica il 21% ai prodotti acquistati. Tuttavia, se il fornitore dei beni e dei servizi è unico, come quasi sempre avviene, tutto l'importo può essere assoggettato al 10%. In quest'ultimo caso, l'Agenzia delle Entrate precisa che "qualora l’appaltatore fornisca beni di valore significativo l’aliquota ridotta si applica ai predetti beni soltanto fino a concorrenza del valore della prestazione considerato al netto del valore dei beni stessi. Tale limite di valore deve essere individuato sottraendo dall’importo complessivo della prestazione, rappresentato dall’intero corrispettivo dovuto dal committente, soltanto il valore dei beni significativi".
Riportiamo qui di seguito un esempio tratto dalla Guida dell'Agenzia delle Entrate:
Costo totale dell’intervento 10.000 euro, di cui:
a) per prestazione lavorativa 4.000 euro;
b) costo dei beni significativi (ad esempio rubinetteria e sanitari) 6.000 euro.
Su questi 6.000 euro di beni significativi, l’Iva al 10% si applica solo su 4.000 euro, cioè sulla differenza tra l’importo complessivo dell’intervento e quello dei beni significativi (10.000 - 6.000 = 4.000).
Sul valore residuo (2.000 euro) l’Iva si applica nella misura ordinaria del 21%.
I beni significativi sono stati espressamente individuati dal decreto 29 dicembre 1999. Si tratta di:
• ascensori e montacarichi;
• infissi esterni e interni;
• caldaie;
• video citofoni;
• apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria;
• sanitari e rubinetteria da bagni;
• impianti di sicurezza.
Non si può applicare l’Iva agevolata al 10%:
• ai materiali o ai beni forniti da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori;
• ai materiali o ai beni acquistati direttamente dal committente;
• alle prestazioni professionali, anche se effettuate nell’ambito degli interventi finalizzati al recupero edilizio;
• alle prestazioni di servizi resi in esecuzione di subappalti alla ditta esecutrice dei lavori. In tal caso la ditta subappaltatrice deve fatturare con Iva al 21% alla ditta principale che, successivamente, fatturerà la prestazione al committente con l’Iva al 10%, se ricorrono i presupposti per farlo.
Dichiarazione di responsabilità
Per poter assoggettare ad aliquota agevolata la prestazione d'opera o l’acquisto di beni è consigliabile richiedere (da parte dell'azienda che presta l'opera) o fornire (da parte del committente) una dichiarazione di responsabilità per l'applicazione dell'Iva agevolata.
Fatturazione
Al contrario di quanto accadeva in passato, per usufruire dell'iva agevolata al 10% non occorre più indicare in fattura il costo della manodopera utilizzata separato da quello dei beni acquistati.
Il Decreto legge n. 70 del 13 maggio 2011 ha soppresso l'obbligo di indicare in fattura il costo della manodopera. Quindi, fino al 13 maggio 2011 nelle fatture relative alle spese detraibili doveva essere indicato il costo della manodopera in voce distinta da quella delle apparecchiature e materiali impiegati. Dopo il 13 maggio 2011 tale indicazione non è più necessaria.
Le fatture devono essere intestate allo stesso soggetto che richiede la detrazione.
Pagamento mediante bonifico
Le spese detraibili devono essere pagate tramite bonifico bancario o postale da cui risulti la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che paga e il codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.
Attenzione: come precisato dall'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 55/E del 7 giugno del 2012, se il bonifico non verrà compliato con i giusti riferimenti utili alla banca o alle Poste per operare la ritenuta del 4%, la detrazione decade.
I beneficiari devono allegare alla dichiarazione dei redditi dell'anno relativo ai lavori effettuati le fotocopie delle fatture e dei bonifici. Gli originali delle fatture e delle ricevute dei bonifici devono essere conservati ed esibiti a richiesta degli uffici finanziari.
Detrazione 55%
Avviso importante: la proroga al giugno 2013
Il Dl 22 giugno 2012, n. 83 (cosidetto "decreto crescita") aveva previsto l’aggiunta di un semestre alla naturale scadenza del 55%, fissata al 31 dicembre 2012. Recita infatti il punto 2 dell’articolo 11 dedicato alle detrazioni:
“All’articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 [che si riferisce alla scadenza della misura del 55%, e cioè il 31/12/12, ndr] dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2013 al 30 giugno 2013, fermi restando i valori massimi, le detrazioni spettano per una quota pari al 50% delle spese stesse»."
Veniva così prorogata la scadenza al 30 giugno 2013, ma con la precisazione che in quel semestre la percentuale dovesse scendere al 50%.
In fase di conversione in legge del Decreto (Legge 134/2012) è stata apportata una modifica all'articolo 11 anzi citato, che sostituisce completamente il punto 2 in questione:
2. All’articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, le parole: “entro il 31 dicembre 2012” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 30 giugno 2013”.
Ciò significa che gli interventi di efficienza energetica potranno continuare ad essere agevolati con la detrazioni del 55% fino al 30 giugno del 2013.
Le procedure per accedere alle detrazioni fiscali 55%
La procedura che consente il riconoscimento delle detrazioni di imposta al 55% per gli interventi di risparmio energetico sugli edifici esistenti implica precisi obblighi di documentazione (sia precedente che successiva ai lavori) e di comunicazione all’ente competente (ENEA) e all’ente fiscale competente (Agenzia delle Entrate).
Inoltre pone regole specifiche rispetto alla modalità di fatturazione dei fornitori, nonché di pagamento e di conservazione delle fatture.
Ci sono inoltre particolari regole che riguardano l'ammissibilità e le documentazioni delle spese condominiali alle detrazioni d'imposta (vedi menu di destra).
Detrazione 65
Detrazione 65: ecco tutti gli interventi per questa tipologia di detrazione, dai mobili, al conto termico, agli interventi incentivanti per la ristrutturazione della casa.
Se stavi cercando le novità in merito alla detrazione 65 sei nel portale giusto.
Come ben saprai il decreto legge sulla Detrazione 65% si pone cinque obiettivi:
1.il miglioramento della prestazione energetica dell’edificio
2. la valorizzazione delle fonti rinnovabili negli edifici
3. la diversificazione energetica
4. la promozione della competitività dell’industria nazionale attraverso lo sviluppo tecnologico
5. il conseguimento degli obiettivi nazionali in materia energetica e ambientaleLa detrazione per i lavori di miglioramento energetico esiste ormai da 7 anni, e dal 6 giugno 2013 la percentuale di recupero fiscale è aumentata al 65%. Il periodo previsto per la restituzione rateale è sempre di 10 anni.
L’iter procedurale del 65% ha tre referenti diversi:
• La propria Regione, per quanto riguarda la certificazione energetica
La competenza di merito in tema di certificazione energetica degli edifici è regionale, ma è comunque obbligatoria in caso di richiesta di Detrazioni 55%. Nelle Regioni che non hanno regolato la materia si seguono le Linee guida nazionali sulla certificazione energetica (vedi menu di destra).
• L’Enea per quanto riguarda le comunicazioni tecniche sugli interventi
Una parte della documentazione necessaria per usufruire delle Detrazioni 55% va comunicata all’Enea in forma telematica: la Scheda informativa e l’Attestato di Qualificazione energetica.
• L’Agenzia delle Entrate per quanto riguarda la pratica fiscale
All’Agenzia delle Entrate va effettuata una comunicazione telematica sugli interventi effettuati. Inoltre, poiché la detrazione è un beneficio fiscale, tutta la pratica deve essere documentata in sede di dichiarazione dei redditi per consentire i controlli di merito fiscale. Vi è una parte della documentazione (l’Asseverazione di tecnico qualificato) che non va comunicata all’Enea, ma va conservata per i controlli.
I NOSTRI SERVIZI OFFERTI:
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e-mail: marcellomadeo@yahoo.it
DETRAZIONE FISCALE 36% - DETRAZIONE FISCALE 50% - DETRAZIONE FISCALE 55% - DETRAZIONE FISCALE SUI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE - IVA AGEVOLATA AL 10% SUI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE - PRATICHE EDILIZIE - PRATICHE CATASTALI - SICUREZZA - PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA